RE Per le forniture in assenza di contratto il fornitore deve rivalersi sul dipendente che ha autorizzato l’acquisto

La Corte di Cassazione, Sezione I, con la sentenza n. 80 del 4/01/2016, ha affermato che, per l’acquisto di beni effettuato in assenza di un valido rapporto contrattuale o al di fuori di quanto stabilito con provvedimenti dell’Amministrazione, il fornitore non può pretendere il pagamento della fornitura da parte di quest’ultima, nemmeno invocandone l’indebito arricchimento. Come peraltro previsto dall’art. 191, comma 4, del TUEL, il fornitore deve agire nei confronti del funzionario o dipendente dell’ente che, trovandosi privo del potere decisionale sull’acquisizione del bene, nell’esercizio delle sue funzioni ha permesso che avvenisse l’acquisizione della prestazione o della fornitura, senza opporvisi per quanto dovuto nei limiti delle sue attribuzioni; quest’ultimo, nel consentire l’acquisto al di fuori degli impegni assunti o in violazione del procedimento contabile previsto dalla legge, accetta la propria responsabilità personale diretta verso il terzo contraente. In tal caso, relativamente ai beni ed ai servizi acquisiti, opera una vera e propria frattura o scissione ope legis del rapporto di immedesimazione organica tra il dipendente e la l’Amministrazione, con conseguente esclusione della riferibilità a quest’ultima delle iniziative del terzo.