La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, con il parere n. 375 del 29/11/2016, ha confermato che, per poter liquidare a favore di un professionista formalmente incaricato dall’ente, per la prestazione resa, un importo maggiore di quello impegnato, determinato in assenza di apposito preventivo di spesa, è comunque necessario attivare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL. I giudici, al riguardo, richiamano il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011), il quale, al paragrafo 5.2, lett. g), prevede che, al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, in caso di conferimento di incarico legale, occorre assumere il relativo impegno di spesa, imputandolo all’esercizio in cui il contratto è firmato, garantendo, in tal modo, la copertura della spesa; ogni anno, poi, l’ente deve richiedere al legale di confermare o meno il preventivo di spesa, sulla scorta del quale è stato assunto l’impegno originario. Poiché la carenza iniziale nella stima del costo della prestazione non può influire sulla esistenza ed entità dell’obbligazione sorta per effetto dell’espletamento dell’incarico, si rende necessario il riconoscimento del debito fuori bilancio o, nell’ipotesi di non riconoscibilità del rapporto obbligatorio per la accertata assenza dei presupposti ivi previsti, l’imputazione diretta del rapporto medesimo all’amministratore, funzionario o dipendente che abbiano consentito l’acquisizione della prestazione in assenza dell’impegno e della necessaria copertura.