La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, con il parere n. 95 del 30/11/2016 (pubblicata il 2/12/2016), ha chiarito che i criteri di determinazione del rimborso delle spese di viaggio dei revisori dei conti degli enti locali non possono essere variati, in corso di rapporto, in virtù di atti amministrativi adottati dal medesimo ente locale. Il rimborso delle spese di viaggio ai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l’ente, è previsto dall’art. 3 del Decreto del Ministro dell’interno del 20 maggio 2005. L’art. 241, comma 7, del TUEL prescrive espressamente che l’ente locale determini il compenso al momento della delibera di nomina, impedendo di fatto interventi successivi, sia in aumento che in diminuzione, che potrebbero incidere sull’autonomia di giudizio professionale del revisore.
RE Rimborso delle spese di viaggio ai revisori dei conti
- Post author:Redazione
- Post published:30 Novembre 2016
- Post category:Gestione finanziaria e controllo