La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con il parere n. 119 del 7/12/2016 (pubblicato il 12/12/2016), ha affermato che, a seguito dello svolgimento di elezioni amministrative cui consegua la formazione dei nuovi organi di gestione ordinaria dell’ente locale, l’organo consiliare può modificare la delibera adottata dal commissario prefettizio relativa al recupero del disavanzo di amministrazione, purché ciò avvenga nei limiti del rispetto dei vincoli temporali imposti dall’art. 188 del TUEL (ripiano anche pluriennale, ma di durata massima triennale e comunque entro il termine della consiliatura) e purché la decisione sia basata su di una diversa valutazione della sostenibilità finanziaria del nuovo piano di recupero del disavanzo. Resta fermo che, qualora la misura di risanamento triennale non sia sufficiente a ripristinare gli equilibri di bilancio, l’ente dovrà porre in essere altre eventuali e più radicali misure, quali il ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto.