La Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, con la sentenza n. 26 del 7/12/2016, ha disposto l’annullamento della delibera con la quale una sezione regionale di controllo della medesima Corte dei Conti ha respinto la richiesta di rimodulazione del piano di riequilibrio decennale ex art. 243-bis del TUEL presentata da un Comune per l’errato utilizzo dell’anticipazione di liquidità da parte della Cassa depositi e presiti, ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. n. 35/2013, ottenuta dallo stesso ente per l’estinzione dei debiti pregressi. Il Comune, in ossequio all’art. 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015, ha utilizzato la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni ai fini dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione; tale operazione è stata ritenuta non corretta dalla competente sezione regionale di controllo, per la quale tale facoltà vale solo per i casi caratterizzati dalla assenza di un precedente piano di riequilibrio ex art. 243-bis del TUEL. Le Sezioni riunite, condividendo le argomentazioni del Comune ricorrente, ritengono che un distinguo teso ad escludere l’applicazione della disciplina generale in parola agli enti assoggettati a un piano di riequilibrio pluriennale, in assenza di una espressa previsione normativa, non possa ricondursi alla volontà del legislatore.
FC Utilizzo dell’anticipazione di liquidita’ per l’accantonamento al FCDE
- Post author:Redazione
- Post published:7 Dicembre 2016
- Post category:Gestione finanziaria e controllo