La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, con il parere n. 100 del 12/12/2016, ha chiarito che le trattenute effettuate nel 2016 dall’Agenzia delle entrate, a valere sulle entrate per Imposta municipale propria di competenza 2016, ma riferite alla quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale del 2015 ed al recupero dell’anticipo TASI del 2014, possono essere escluse dal calcolo del saldo tra entrate e spese finali di competenza del 2016 (pareggio di bilancio), di cui all’art. 1, commi 710-711, della Legge n. 208/2015. Per i giudici, non si è infatti in presenza né di una diminuzione delle entrate di competenza, né di un aumento della spesa, in quanto nel 2016 avviene soltanto la semplice restituzione di somme spettanti allo Stato erroneamente incamerate e contabilizzate in entrata in anni precedenti. La sterilizzazione delle poste relative a tali somme è pertanto da ammettersi, poiché le stesse si riferiscono a operazioni che non inficiano le finalità di salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica. E’ tuttavia necessario che, nell’anno in cui si è verificato l’afflusso nel bilancio dell’Ente di maggiori somme a titolo di Imposta municipale propria rispetto a quelle realmente di competenza, in quanto comprensive anche della quota da destinarsi al Fondo di solidarietà comunale, tale indebito surplus di entrate non sia stato determinante ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica nel medesimo anno. Relativamente alla rilevazione contabile dell’operazione, al fine di garantire la neutralità ai fini del saldo del pareggio di bilancio, la Corte suggerisce di prelevare le somme arretrate spettanti allo Stato dall’avanzo di amministrazione (nel quale dovrebbe essere confluito il ‘surplus’ di entrate dell’esercizio precedente), per essere registrate nei Titoli dei Servizi conto terzi.