La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, con il parere n. 47 del 14/12/2016, ha chiarito che non è conforme alla sana gestione l’affidamento di un servizio pubblico mediante appalto che preveda che l’appaltatore, oltre ai mezzi, alle attrezzature ed al personale aziendale, utilizzi anche le attrezzature, i mezzi ed il personale già nella disponibilità del Comune, il quale si fa carico degli oneri retributivi, assistenziali e assicurativi del proprio personale impiegato, nonché delle spese di bollo e di assicurazione dei mezzi propri forniti. Per i giudici contabili, il conferimento da parte del committente, con oneri a suo carico, di risorse di personale e di mezzi destinati ad essere impiegati dall’impresa appaltatrice nel servizio, può determinare una sorta di società di fatto tra il Comune e l’impresa affidataria; inoltre, con riferimento al personale, si pone il problema di come l’impresa affidataria possa utilizzare personale alle dipendenze altrui, non solo economicamente, ma anche in termini contrattuali e di disciplina, senza poter esercitare i poteri propri del datore di lavoro. Relativamente poi alla procedura per l’affidamento del servizio, se il valore dell’appalto è determinato soltanto dal corrispettivo pattuito, al netto delle spese che restano a carico dell’ente committente, si può configurare un’artificiosa distorsione del valore complessivo dell’appalto, ai fini della determinazione della soglia di rilevanza.