DI Attivazione della procedura di dissesto guidato per grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi

La Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 36 del 20/12/2016, si è espressa sulla corretta interpretazione dell’art. 243-quater, comma 7, del TUEL, con specifico riguardo al grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi, in costanza del quale la norma prevede l’attivazione della procedura di dissesto c.d. “guidato”. La Sezione Autonomie ha chiarito che, anche per le procedure di “dissesto guidato” assegnate alle Sezioni regionali ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2011, l’accertamento del perdurare dell’inadempimento delle misure correttive richieste dalla Sezione regionale debba tener conto di una ricostruzione globale della situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell’ente, ravvisandosi nella procedura di dissesto un estremo rimedio approntato dal legislatore nelle ipotesi di irreversibile precarietà finanziaria ed inidoneità a recuperare le condizioni di equilibrio strutturale. L’esame dello stato di attuazione dei piani di riequilibrio non è infatti diretto solamente ad una verifica contabile del conseguimento di ciascun obiettivo finanziario programmato dall’ente, ma è finalizzato ad analizzare la situazione complessiva con valutazione anche di ogni eventuale elemento sopravvenuto.