La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con il parere n. 376 del 15/12/2016 (pubblicato il 21/12/2016), ha affermato che, ove non sono state preventivamente reperite le necessarie risorse per far fronte ad una spesa, occorre provvedere al riconoscimento delle relative poste debitorie come debiti fuori bilancio. Nel caso in esame, il Comune istante cofinanzia un’opera realizzata da altro soggetto, corrispondendo a quest’ultimo la quota di cofinanziamento in dieci anni, con quote annuali finanziate con entrate indistinte del bilancio, anche di natura incerta come gli oneri di urbanizzazione; l’ente ha chiesto se, in caso di mancata realizzazione delle entrate destinate alla spesa e quindi di mancata copertura finanziaria, sia configurabile nell’anno di riferimento un debito fuori bilancio. I giudici contabili ricordano che in ogni caso, per l’attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell’attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l’effettuazione della complessiva spesa dell’investimento; se la relativa copertura non sia stata all’origine predisposta, lo strumento procedimentale di spesa sarà costituito dalla variazione di bilancio necessaria a reperire le relative risorse, ovvero dalla copertura nel primo bilancio utile. Ove tuttavia ciò non sia stato utilmente esperito, occorrerà necessariamente provvedere anno per anno al riconoscimento delle relative poste debitorie come debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del TUEL.