La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, con il parere n. 105 del 21/12/2016, ha affermato che, in materia di debiti fuori bilancio, rientrano tra le “sentenze esecutive” anche i provvedimenti di assegnazione di somme dovute dal Comune nella sua qualità di debitore. I giudici contabili evidenziano che l’ordinanza di assegnazione di crediti ex art. 553 c.p.c. è dotata di efficacia esecutiva al pari di una sentenza di condanna di primo grado, di conseguenza costituisce senza alcun dubbio titolo idoneo per consentire il riconoscimento di obbligazioni fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del TUEL. Il presupposto per l’attivazione della speciale disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è infatti solo quello dell’esistenza di un provvedimento giurisdizionale, avente la natura sostanziale e non meramente formale di sentenza, idoneo ad instaurare un processo esecutivo.