La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con il parere n. 402 del 21/12/2016 (pubblicato il 28/12/2016), ha escluso la possibilità che un’azienda speciale trasferisca propria liquidità all’ente da cui è totalmente partecipata. I giudici contabili rilevano che la concessione di disponibilità finanziarie liquide agli enti locali, onde evitare che si configuri una forma di indebitamento con possibile elusione dei vincoli esistenti in materia, può essere disposta in via ordinaria solo per mezzo dell’anticipazione di tesoreria prevista dal TUEL; solo il tesoriere può accordare anticipazioni di cassa nel rispetto dei limiti quantitativi stabiliti dalla legge, per poi estinguerla con le prime entrate disponibili. Ulteriori forme di anticipazioni di liquidità non costituenti indebitamenti possono essere ammesse solo se espressamente previste dalla legge con riferimento ad eccezionali urgenze di liquidità e specifiche finalità di spesa (come le anticipazioni per il pagamento dei debiti scaduti, di cui al D.L. n. 35/2013). Ogni altra forma di finanziamento dall’azienda speciale, così come da qualsiasi altro soggetto al di fuori del rapporto di tesoreria o di altri specifici rapporti regolati dalla legge, costituisce indebitamento, con il conseguente obbligo di destinazione esclusiva a spese di investimento.