AC Condanna di Equitalia per non aver attivato le procedure di recupero

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, con la sentenza n. 346 del 29/12/2016 (e successive), ha condannato il concessionario Equitalia Sud a rifondere al Comune le somme per le quali l’agente della riscossione non ha posto in essere alcuna procedura esecutiva. La vicenda nasce dall’esame del conto dell’agente contabile, della cui resa il concessionario è tenuto in qualità di agente contabile; la Corte ha chiesto a quest’ultimo di produrre l’elenco di cui all’art.621, comma 5, del R.D. n. 827/1924, il quale prevede che gli agenti anzidetti devono unire al proprio conto, se ne sia fatta richiesta dalla Corte dei conti, un elenco nominativo dei debitori dai quali non abbiano riscosse le somme dovute durante l’anno, con l’indicazione delle cause della mancata riscossione e col corredo dei documenti giustificanti le diligenze usate, gli atti e tutti gli altri mezzi adoperati per riscuotere tali somme. Sul concessionario grava l’onere di dimostrare di aver assolto ad ogni obbligo ed obbligazione tesa a garantire la riscossione delle entrate affidategli dal Comune; poiché il predetto elenco ex art. 621 del R.D. n. 827/1924, che avrebbe potuto dimostrare il corretto assolvimento dei propri compiti, non è mai stato reso, la Corte ha dichiarato il non discarico dell’agente della riscossione e la condanna dello stesso a rifondere al Comune gli importi non riscossi, oltre agli aggi trattenuti su tali somme.