PP Contabilizzazione del contratto integrativo di un precedente contratto di leasing finanziario

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con il parere n. 422 del 22/12/2016 (pubblicato il 29/12/2016), è intervenuta in merito ai criteri di contabilizzazione di un contratto di leasing per l’inserimento di lavori aggiuntivi rispetto ad un precedente contratto. I magistrati contabili ritengono che, se un contratto di leasing è stato sottoscritto antecedentemente all’entrata in vigore del nuovo sistema contabile (1° gennaio 2015) e, sussistendone i requisiti (almeno due rischi in capo alla società di leasing), è stato contabilizzato secondo il metodo c.d. patrimoniale (“off balance”), un successivo contratto sottoscritto per l’inserimento di lavori aggiuntivi possa seguire le stesse regole di contabilizzazione del contratto precedente. Questo, purché il nuovo contratto, per il carattere della prestazione che ne costituisce l’oggetto, non sia suscettibile di configurare un’operazione autonoma e distinta rispetto a quella realizzata dal contratto precedentemente stipulato e i cui effetti non siano ancora esauriti; è quindi necessario che le prestazioni previste dal contratto successivo rappresentino, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, una mera integrazione della prestazione principale del contratto precedente, trattandosi di lavori supplementari o complementari che, pur non previsti nel precedente contratto, si siano resi necessari per la realizzazione dell’opera originaria o per il suo completamento e rispetto alla quale mantengano un valore del tutto accessorio. Discorso diverso per quei lavori che siano preordinati alla esecuzione di un’opera a se stante e che, come tali, possono costituire oggetto di un autonomo contratto di appalto, nel qual caso si configura una nuova operazione anche agli effetti della contabilizzazione. Occorre tuttavia anche valutare se, per effetto dell’integrazione apportata, il contratto mantenga i presupposti per continuare ad essere contabilizzato secondo il metodo patrimoniale precedentemente adottato; qualora infatti ne derivi una diversa allocazione dei rischi, dovrà essere seguita la contabilizzazione finanziaria (“in balance”).