Per l’ampliamento dei servizi da svolgere va adeguato il corrispettivo contrattuale

Il T.A.R. della Sicilia, Sezione distaccata di Catania, con la sentenza n. 98 del 18/01/2017, ha dichiarato l’illegittimità delle ordinanze con cui il Comune ha protratto l’affidamento del servizio di igiene urbana con fissazione d’imperio (e contro la volontà dell’impresa affidataria) di un corrispettivo inadeguato, riferito ad un contratto risalente nel tempo. Per i giudici amministrativi, il Comune non poteva imporre importi ancorati a valori risalenti nel tempo e non preceduti dalla previa verifica della loro idoneità a remunerare con carattere di effettività il servizio reso e avrebbe invece dovuto procedere a dettare una disciplina dei propri rapporti economici con il destinatario della relativa ordinanza che fosse rispettosa del principio generale secondo il quale, in materia di provvedimenti contingibili ed urgenti, deve essere arrecato al privato destinatario dell’ordinanza il minor sacrificio possibile; l’imposizione di una prestazione ad un prezzo non più corrispondente ai prezzi di mercato determinerebbe un ingiustificato sacrificio dell’iniziativa economica privata a beneficio della P.A., con violazione dei principi di cui all’art. 41 Cost. Relativamente all’accertamento del giusto corrispettivo del servizio, il T.A.R. precisa che spetta al Giudice ordinario, stante la natura di diritto soggettivo perfetto della relativa posizione giuridica.