Gli incarichi di redazione delle relazioni geologiche non possono essere affidate in subappalto

L’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, con il atto di segnalazione AS 1271 del 27/01/2017 (pubblicato sul Bollettino settimanale del 15/05/2017), ha censurato l’autorizzazione disposta da un Comune per l’affidamento in subappalto, da parte dell’impresa aggiudicatrice dell’appalto di lavori, dell’affidamento dell’incarico di redazione delle relazioni geologiche necessarie per la realizzazione dei lavori; l’ente, a tale proposito, aveva disposto, con proprie determinazioni, la sospensione delle attività propedeutiche alla scelta, mediante procedure ad evidenza pubblica, del professionista o dei professionisti da incaricare per la redazione delle predette relazioni per procedere, di contro, all’autorizzazione degli affidamenti in subappalto. Per l’Autorità, così procedendo, sono stati violati i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, nella misura in cui, in violazione dell’art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e mediante la sospensione delle procedure per l’affidamento degli incarichi, hanno determinato la sottrazione di tali incarichi al mercato. L’Autorità, preso atto del mancato adeguamento dell’amministrazione interessata al parere motivato della stessa, ha disposto l’impugnazione dei provvedimenti dell’amministrazione dinanzi al competente T.A.R.