La Commissione Arconet, nella riunione del 1° febbraio 2017, nell’ambito dell’esame della richiesta della Cassa Depositi e Prestiti relativamente alle modalità di contabilizzazione del nuovo “Prestito investimenti fondi europei”, ha preso atto che il prestito risulta coerente con il quadro normativo in vigore, in particolare con il TUEL, e che è in linea con le aspettative e gli obiettivi della Commissione Europea. Condividendo le modalità di contabilizzazione del prestito, la Commissione ha concordato di inserirle nell’appendice tecnica del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011), con due esempi:
– Esempio 9/a) – Scritture riguardanti un “Prestito Investimenti Fondi Europei” della Cassa depositi e prestiti S.p.a. concesso dopo l’assegnazione dei contributi UE da parte della regione;
– Esempio 9/b) – Scritture riguardanti un “Prestito Investimenti Fondi Europei” della Cassa depositi e prestiti S.p.a. concesso prima dell’assegnazione dei contributi UE da parte della regione.
Relativamente alla convenienza dell’accensione di tale prestito da parte dell’ente, nel caso abbia già avuto rassicurazione di un finanziamento da parte della Commissione europea per lo stesso investimento, Arconet ha ribadito che la responsabilità della decisione di contrarre o meno tale finanziamento rimane in capo all’ente che assume tutte le responsabilità discendenti dalla valutazione della convenienza e che il compito della Commissione è limitato a indicare le modalità di contabilizzazione dell’operazione nel rispetto della disciplina armonizzata, senza entrare nel merito della convenienza dell’operazione.