La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Puglia, con la sentenza n. 34 del 6/02/2017, ha condannato gli amministratori di una società agente della riscossione dei tributi del comune al pagamento, a favore di quest’ultimo, delle somme di pertinenza dell’ente (ICI e TARSU) riscosse e non riversato allo stesso, nonostante le ripetute sollecitazioni ricevute in proposito. I giudici contabili ricordano che l’agente della riscossione assume la vesti di agente contabile di diritto, la cui responsabilità è disciplinata dall’art. 194, comma 1, del R.D. n. 827/1924 che prevede, tra i doveri di servizio dell’agente, l’esatta gestione delle entrate affidate, la sua formalizzazione e l’obbligo di conservare, di vigilare e di custodire le somme avute in maneggio, connotati come “dovere di protezione”. Con riferimento a tale peculiare posizione giuridica, l’individuazione della condotta inadempiente gravemente colposa (o dolosa) deve ritenersi raggiunta ogniqualvolta si dimostri e resti accertata la violazione degli obblighi di servizio senza che sussista alcuna ragionevole giustificazione o circostanza impeditiva. Sussiste dunque la responsabilità contabile ogniqualvolta l’agente della riscossione non ha provveduto, in difetto di causa di forza maggiore, al riversamento nel bilancio dell’ente affidatario degli importi dovuti.