La Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la delibera n. 3 del 8/02/2017, ha enunciato il principio di diritto secondo cui i vincoli di destinazione delle entrate e delle spese devono necessariamente derivare o dalla legge (statale o regionale) o da trasferimenti o da prestiti; in ogni caso, la fonte che impone il vincolo di un’entrata e di una spesa, quand’anche non direttamente dipendente dalla legge, deve trovare in essa diretto presupposto. Il vincolo decorre dall’entrata in vigore della relativa legge. La Sezione, pur esprimendosi con riferimento alla gestione delle entrate e delle spese concernenti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella regione Sicilia, ha espresso un principio di portata generale per le entrate degli enti locali. I giudici contabili ricordano anche che le entrate vincolate sono impignorabili, in forza di quanto previsto dall’art. 159, comma 2, lett. c, del TUEL ed il loro utilizzo può essere finalizzato all’espletamento di un servizio locale indispensabile, quale è quello della raccolta e smaltimento dei rifiuti, strettamente commisurato ai costi dello stesso servizio, che devono essere interamente coperti dal gettito tributo sui rifiuti; inoltre, il principio contabile all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 (punto 9.2) distingue le entrate vincolate da quelle destinate al finanziamento di una categoria generale di spese, in ragione della specificità dell’obiettivo, al fine di individuare le componenti della quota vincolata del risultato di amministrazione, tra cui vanno ricomprese le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio, nei casi in cui la legge stabilisca un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa.
EV Vincoli di destinazione delle entrate e delle spese
- Post author:Redazione
- Post published:8 Febbraio 2017
- Post category:Gestione finanziaria e controllo