Il Consiglio di Stato, con il parere n. 457 del 21/02/2017, su istanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è intervenuto in merito alla disposizione di cui all’art. 9-bis del D.L. n. 78/2009, il quale consente al soggetto beneficiario di mutui, interamente o parzialmente non erogati, concessi dalla Cassa depositi e prestiti – ivi compresi quelli che, sulla base di leggi speciali, ne prevedono l’ammortamento a carico dello Stato –, ove ricorrano determinate condizioni, di rinunciare al mutuo, anche parzialmente, per la parte non erogata o non rinunciare (in tutto o in parte) allo stesso, ma destinarne diversamente una parte ad uno scopo diverso da quello per il quale il mutuo era stato in origine assentito. Per i giudici amministrativi, sia in caso di rinuncia che di diversa destinazione parziale del mutuo, dovrebbero gravare sul soggetto beneficiario gli effetti economici conseguenti al venir meno delle risorse destinate ad onorare i rapporti contrattuali in essere collegati all’impiego delle risorse medesime; ciò imporrebbe un particolare onere di motivazione dell’atto di rinuncia, posto che essa determinerebbe sia una specifica onerosità per il soggetto beneficiario, altrimenti non dovuta e altrimenti non giustificabile in termini di responsabilità contrattuale, sia una lesione della situazione giuridica dei titolari dei rapporti contrattuali in essere, che si vedrebbero privati unilateralmente della possibilità di dare corso ai contratti sottoscritti. Al riguardo, il Consiglio di Stato non può ipotizzare, in astratto, una esenzione del Ministero da ogni tipo di responsabilità nell’ambito di azioni che dovessero essere promosse dagli aggiudicatari nei confronti dei soggetti attuatori beneficiari dei mutui in questione; spetterà al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (previsto dal comma 8 del citato art. 9-bis del D.L. n. 78/2009) fissare criteri e fornire indicazioni precise in proposito.