La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, con la sentenza n. 12 del 13/02/2017, ha condannato il curatore fallimentare della società concessionaria del servizio pubblicità e pubbliche affissioni al pagamento di una sanzione pecuniaria per non aver presentato i conti relativi alla gestione dei servizi predetti. L’art. 46 del R.D. n. 1214/1934 (Testo Unico della Corte dei Conti) stabilisce che la Corte dei Conti, spirato il termine stabilito per la presentazione del conto, può condannare l’agente contabile ad una pena pecuniaria, a titolo di responsabilità sanzionatoria; tale sanzione non richiede la sussistenza di un danno patrimoniale, ma si ricollega alla mera verifica del mancato adempimento, da parte del contabile, dell’obbligo di rendere il conto entro il termine fissato. Non sussiste dunque un’ipotesi di responsabilità da danno erariale, ma correlata al pericolo, insito nell’inadempimento contabile sanzionato, di pregiudizievoli riflessi sul corretto andamento della gestione; si tratta di un procedimento coattivo preordinato all’esercizio di una funzione materiale di controllo che la legge prevede come necessario ed indefettibile.