PA Sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità per gli enti in dissesto

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, con il parere n. 32 del 16/02/2017 (pubblicato il 20/02/2017), ha chiarito che la disposizione di cui all’art. 43, comma 3-ter, del D.L. n. 133/2014 – la quale dispone che le sanzioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’anno 2012 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta nell’esercizio finanziario 2012 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013 – trova applicazione al ricorrere di entrambi i presupposti ivi indicati, ovvero la dichiarazione del dissesto finanziario nel 2012 e la violazione del patto accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013. La Corte ha inoltre chiarito che, ai casi predetti, non può essere estesa, in via analogica (trattandosi di annualità diverse), la disposizione di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. n. 78/2015, la quale consente, in caso di mancato rispetto per gli anni 2014 e 2015 dell’indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilità interno e dei termini per l’invio della relativa certificazione, di derogare al divieto di assunzioni al solo fine di consentire la ricollocazione del personale soprannumerario degli enti di area vasta.