La Commissione Arconet, nella riunione del 22 febbraio 2017, in risposta ad un quesito dell’ANCI, ha fornito chiarimenti in merito alla procedura da seguire qualora, nelle more dell’approvazione del rendiconto, si verifichi la necessità di variare l’importo dei residui presunti, se sottostimati rispetto a dati di preconsuntivo, al fine di non determinare ritardi nel pagamento dei residui passivi (che sono spese esigibili negli esercizi precedenti). La Commissione, dopo aver evidenziato che l’importo dei residui iscritto in bilancio non presenta contenuto decisionale, in quanto non è il risultato di una decisione del Consiglio, ma l’effetto delle precedenti decisioni e della gestione degli esercizi precedenti – la cui indicazione nel bilancio di previsione è unicamente finalizzata a fornire una rappresentazione completa della situazione finanziaria dell’ente – ha affermato che tale fattispecie può essere oggetto di disciplina del regolamento di contabilità dell’ente; in ogni caso, la variazione dell’importo dei residui presunti può essere effettuata con provvedimento della Giunta, che è anche l’organo competente ad effettuare le variazioni di cassa o, nel caso di variazioni dei residui che non comportino adeguamenti di cassa, la variazione può essere effettuata attraverso determinazione dirigenziale. Resta fermo l’obbligo di comunicazione al tesoriere attraverso i prospetti di cui all’allegato 8 al D. Lgs. n. 118/2011.
VB Variazione dei residui iscritti in bilancio
- Post author:Redazione
- Post published:22 Febbraio 2017
- Post category:Gestione finanziaria e controllo