La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con il parere n. 25 del 23/02/2017 (pubblicato il 7/03/2017), si è espressa sulla procedura da seguire nel caso in cui il Consiglio comunale non ratifichi, entro 60 giorni, una variazione di bilancio assunta in via d’urgenza dalla Giunta relativa a fattispecie (emolumenti del personale o contratti) che non richiedano ulteriori atti per l’assunzione dell’impegno di spesa. La Corte rileva che, qualora a seguito della deliberazione non ratificata l’amministrazione abbia assunto un impegno, poi caducato a seguito dell’inefficacia dell’atto presupposto, e dai rapporti giuridici insorti si siano formati debiti fuori bilancio, deve essere applicata con urgenza la procedura di cui all’art. 194 del TUEL, purché rientrino nelle fattispecie tassativamente riconoscibili. Nel caso degli impegni “automatici” (come quelli del caso di specie), tassativamente individuati dall’art. 183, comma 2, del TUEL, è escluso l’esercizio del potere discrezionale degli organi amministrativi e si intendono assunti con la mera approvazione del bilancio, senza far ricorso ad ulteriori atti; la peculiare modalità di formazione di tali impegni di spesa, per un verso non legittima una diversa interpretazione della disciplina che regolamenta l’istituto della variazione di bilancio, per l’altro non incide sulle conseguenze dell’eventuale mancata ratifica da parte del Consiglio Comunale, le quali, pertanto, debbono considerarsi applicabili a tali fattispecie.
VB Mancata ratifica di variazione di bilancio assunta in via d’urgenza
- Post author:Redazione
- Post published:7 Marzo 2017
- Post category:Gestione finanziaria e controllo