La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Sicilia, con il parere n. 59 del 28/02/2017 (pubblicato l’8/03/2017), ha negato la possibilità di pattuire tassi d’interesse in deroga al D. Lgs. n. 231/2012. L’art. 3 della norma dispone che il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull’importo dovuto in caso di mancato pagamento entro il termine di 30 giorni (salva pattuizione tra le parti, in modo espresso, di un termine superiore, comunque non superiore a 60 giorni, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche), salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Per la Corte, la disciplina di cui al D. Lgs. n. 231/2002, introdotta al fine di porre efficace tutela alla tempestività nei pagamenti ai creditori, è particolarmente rigorosa e deve pertanto ritenersi derogabile solo nei limiti strettamente indicati dalle disposizioni di legge.
Nessuna deroga alle norme sui tempi di pagamento
- Post author:Redazione
- Post published:8 Marzo 2017
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