La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con il parere n. 64 del 15/03/2017 (pubblicato il 20/03/2017), ha chiarito che, nella definizione del “gruppo amministrazione pubblica”, ai fini della redazione del bilancio consolidato, non è richiesta né la concorrente presenza nell’organismo partecipato della nomina di amministratori (e, tantomeno, della loro maggioranza), né la capacità, da parte dell’ente partecipante, di influenzare le scelte amministrativo-gestionali del soggetto partecipato. L’art. 11-ter del D. Lgs. n. 118/2011 effettua una distinzione tra ente strumentale “controllato” e ente strumentale “partecipato”; ai fini della considerazione degli enti partecipati ai fini della redazione del bilancio consolidate, va tenuto conto anche degli organismi sui quali l’ente non influenza in alcun modo l’attività e che rimangono ad esso totalmente estranei, seppur ciò conduca al potenziale effetto distorsivo di doverli consolidare, qualora rilevanti, pur restando di fatto soggetti totalmente indipendenti. Nel medesimo parere la Corte afferma che anche le fondazioni rientrano nel perimetro del “gruppo amministrazione pubblica”, considerato che la lettera dell’art. 11-ter del D. Lgs. n. 118/2011 sembra includerle.