PA Non utilizzabile il fondo perdite partecipate per il ripiano del disavanzo di liquidazione della partecipata

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, con il parere n. 24 del 8/03/2017 (pubblicato il 23/03/2017), ha chiarito che non è possibile svincolare le risorse accantonate nel fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati al fine di utilizzarle, in caso di incapienza della massa attiva, per la copertura del piano di liquidazione presentato dal liquidatore della società partecipata dall’ente e posta in stato di liquidazione. Il fondo di cui trattasi è quello introdotto dall’art. 1, commi 550-552, della Legge n. 147/2013 e fedelmente ripreso dall’art. 21 del D. Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). I giudici contabili ricordano che, se deve considerarsi in generale circoscritta la possibilità di impegnare risorse pubbliche per sanare gestioni societarie inefficienti ed antieconomiche, ancora più ristretti si rivelano i margini di ammissibilità per interventi di soccorso finanziario nei confronti di società in liquidazione; ove l’ente effettuasse, in attuazione di un piano finanziario di ripiano presentato dal liquidatore, dei trasferimenti a favore della partecipata diretti a colmare l’incapienza del patrimonio societario rispetto al complesso delle pretese creditorie, in sostanza porrebbe in essere un’operazione di accollo dei debiti della società. L’accollo dei debiti di una società in liquidazione ha carattere del tutto eccezionale, considerato che la legittimità di tale operazione può essere riscontrata solo laddove risulti necessaria al fine di recuperare al patrimonio comunale beni societari indispensabili per la prosecuzione dell’erogazione di servizi pubblici fondamentali o nel caso di pregresso rilascio di garanzia dell’Ente per l’adempimento delle obbligazioni della società; questo, a prescindere dalla natura delle entrata utilizzate a copertura degli interventi di ripiano, sia che si tratti di accertamenti di competenza dell’esercizio, di avanzo di amministrazione libero applicato o, come nel caso di specie, di somme accantonate nel fondo perdite degli organismi partecipati.