La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, con il parere n. 33 del 23/03/2017 (pubblicato il 28/03/2017), ha negato ogni possibilità di derogare alle regole del pareggio di bilancio ai fini dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione, neppure qualora intervengano situazioni particolari in corso di esercizio che impongano l’effettuazione di nuove spese. Nel caso di specie, il Comune istante, dovendo procedere al finanziamento di un debito fuori bilancio riveniente da sentenza, per la quale era stato operato un accantonamento, in via prudenziale, in misura pari alla presunta soccombenza e confluito in avanzo, ha chiesto se fosse possibile non computare tale spesa ai fini della determinazione del saldo per il pareggio di bilancio. I giudici contabili confermano il carattere tassativo della disposizione normativa, la quale indica espressamente le entrate e le spese che devono essere considerate ai fini della determinazione del saldo e quelle che, invece, possono essere escluse. Non sono dunque consentite esclusioni di entrate o di spese diverse da quelle previste dalla norma e, anche in presenza di avanzo disponibile, l’ente è tenuto ad osservare la disciplina di finanza pubblica, non potendo violare il vincolo del pareggio; qualora sopravvengano esigenze nuove di spesa, occorre modificare in riduzione altre spese che erano state previste o reperire nuove entrate.