La Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la delibera n. 9 del 12/04/2017, ha chiarito che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, rimodulato o riformulato entro il 30 settembre 2016 (possibilità consentita dall’art. 1, comma 714-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), corredato del parere dell’Organo di revisione, deve essere oggetto di apposita istruttoria da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, al fine di accertare la natura di tali modifiche, l’insorgenza di un nuovo ed ulteriore disavanzo o ulteriori debiti fuori bilancio, la effettiva impossibilità di rilevarli tempestivamente e l’idoneità del percorso di risanamento. Inoltre, il predetto termine di legge del 30 settembre 2016 ha natura perentoria e la sua inosservanza implica la decadenza dalla facoltà di avvalersi della possibilità di modificare il piano originario.
RP Rimodulazione del piano di riequilibrio pluriennale
- Post author:Redazione
- Post published:12 Aprile 2017
- Post category:Gestione finanziaria e controllo