La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 103 del 21/04/2017 (pubblicata l’11/05/2017) ha sottoposto al Presidente della Corte dei conti la valutazione sull’opportunità di deferire alla Sezione delle autonomie o alle Sezioni riunite in sede di controllo (ai sensi dell’art. 6 comma 4, del D.L. n. 174/2012) la questione se, con riferimento al sistema di determinazione del compenso dei componenti dell’Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali (di cui all’art. 241 del TUEL), sulla base delle classi demografiche di cui al DM 20 maggio 2015, possa ritenersi sussistente un limite minimo al predetto compenso, da individuarsi nel limite massimo stabilito per la classe demografica appena inferiore a quella di appartenenza dell’ente. La Sezione ha ravvisato la necessità di individuare un limite minimo al compenso di cui sopra, a garanzia dell’autonomia funzionale dell’Organo stesso, che ritiene possa essere ragionevolmente individuato nel limite massimo della fascia demografica appena inferiore della griglia definita dal DM 20 maggio 2005, su cui tuttavia dovrebbe esprimersi, in considerazione della rilevanza della questione e del contrasto della soluzione prospettata con una precedente deliberazione di altra Sezione regionale (parere n. 272 del 9/10/2015 della Sezione regionale di controllo per la Sicilia), la Sezione delle Autonomie o le Sezioni riunite in sede di controllo.
RE Limite al compenso spettante all’organo di revisione
- Post author:Redazione
- Post published:21 Aprile 2017
- Post category:Gestione finanziaria e controllo