La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con il parere n. 70 del 26/04/2017, ha chiarito che la disciplina di cui all’art. 207 del TUEL in materia di rilascio di garanzia fideiussoria da parte degli enti locali, si applica anche alle garanzie rilasciate a favore di società partecipate dall’ente, a totale controllo pubblico e in house. La previsione contenuta nel comma 3 del citato art. 207 riguarda, per definizione, i soggetti terzi; tuttavia, fermo restando le ipotesi finalistiche e tutte le condizioni previste per il rilascio delle fideiussioni – rilascio della garanzia per l’assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell’ente locale, purché: a) il progetto sia stato approvato dall’ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale; b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell’ente al termine della concessione; c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturatone dell’opera) –, il soggetto beneficiario della garanzia può essere, per l’appunto, anche una propria società in house.