La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con il parere n. 87 del 12/05/2017 (pubblicato il 24/05/2017), ha chiarito che l’istituzione di nuovo comune mediante scorporo del territorio dei comuni dell’area interessata deve avvenire senza aggravi per la finanza pubblica, attraverso un razionale ed equilibrato riparto delle risorse e delle spese tra gli enti scorporati e quelli di nuova istituzione o di ampliata dimensione e senza, quindi, che, in tal modo, vengano incrementati i costi amministrativi. Il rispetto del principio di invarianza deve essere assicurato nella fase attuativa dello scorporo, inoltre il concetto di invarianza di spesa, riferito alla finanza pubblica, non deve essere limitato al singolo ente, ma deve comprendere l’intera operazione, coinvolgendo tanto gli enti scorporanti, quanto l’ente di nuova istituzione, considerando quindi l’insieme degli enti locali coinvolti, prima e dopo l’istituzione del nuovo ente. A tale riguardo, non va esaminato il bilancio del singolo ente coinvolto per vedere se peggiorato o migliorato, ma va valutato, operando una sorta di comparazione, il bilancio finanziario dell’area amministrativa coinvolta.