La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con il parere n. 144 del 11/05/2017 (pubblicato il 16/05/2017), ha chiarito che il contributo da corrispondere per il rilascio del permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi, previsto dall’art. 19 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia) e pari all’incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, deve ascriversi – alla pari degli oneri di urbanizzazione – alla categoria dei “corrispettivi di diritto pubblico” e, al pari degli oneri di urbanizzazione, ha natura di entrata di parte capitale ordinariamente utilizzabile solo per spese di investimento, salvo eccezione di legge che, per l’anno 2017, ne consente l’impiego per una quota fino al 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.