PA Sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilita’ accertato successivamente

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Sicilia, con il parere n. 94 del 16/05/2017 (pubblicato il 22/05/2017), ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica accertato successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce. I giudici contabili hanno chiarito che il momento in cui si radica l’accertamento, in annualità successiva, della violazione coincide con la data della camera di consiglio della delibera e non con quella del deposito; il riferimento testuale al momento dell’“accertamento” conferisce rilevanza determinante alla fase deliberante, nella quale  il Collegio, all’esito delle risultanze istruttorie e del contraddittorio sia documentale che in sede di adunanza, assume la propria decisione, mentre la data relativa ad adempimenti successivi (deposito e contestuale trasmissione) è solo indicativa del momento a partire dal quale la deliberazione, entrata nella sfera conoscitiva dell’ente destinatario, deve essere obbligatoriamente valutata ai fini delle conseguenziali misure correttive. Nello stesso parere, la Corte ha confermato che il divieto di assunzioni in caso di violazione dei vincoli di finanza pubblica si applica anche all’utilizzo di personale in convenzione ai sensi dell’art. 14 CCNL e che la riduzione del 30% dell’indennità degli amministratori si applica agli importi effettivamente erogati, eventualmente comprensivi di eventuali riduzioni già a vario titolo operate (riferimento all’ammontare iscritto in bilancio e non a quello teorico).