La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Piemonte, con la sentenza n. 45 del 23/05/2017, ha condannato l’economo di un Comune a rifondere l’ente delle spese, qualificate come di rappresentanza, pagate a carico del fondo economale. La Corte ha rilevato che, per essere ammissibili come spese di rappresentanza, le stesse devono possedere i relativi requisiti, ovvero: stretto legame con i fini istituzionali dell’ente, necessità dell’ente di una proiezione esterna o di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei; lo stanziamento nel bilancio dell’ente ne costituisce uno dei presupposti, così come l’eventuale determinazione in regolamenti o atti amministrativi generali, ma non rende ex se lecita la spesa che, invece, deve essere finalizzata direttamente al pubblico interesse. Eventuali previsioni regolamentari interne vanno lette in senso restrittivo e non possono essere utilizzate per legittimare, mediante un uso distorto della cassa economale, spese di rappresentanza prive dei necessari requisiti. Analogamente, la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, con la sentenza n. 151 del 22/05/2017, ha condannato l’economo per aver disposto, con i fondi economali, l’erogazione di contributi a cittadini in particolari condizioni sociali e di un contributo ad un’associazione per l’organizzazione di un evento, nonché per aver disposto il rimborso di spese per missioni non suffragate da documentazione giustificativa.
AC Spese economali ammesse solo in presenza di specifici requisiti
- Post author:Redazione
- Post published:23 Maggio 2017
- Post category:Gestione finanziaria e controllo