RE Inammissibile la spesa per pubblicazioni non di interesse generale della comunità amministrata

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana, con la sentenza n. 133 del 23/05/2017, ha condannato il Sindaco di un comune a rifondere all’ente le spese sostenute per la pubblicazione di un volume scritto dal medesimo. Il giudizio è nato dall’avvenuto riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da pignoramento presso terzi da parte dell’editore della pubblicazione, a seguito di decreto ingiuntivo non opposto; la realizzazione del volume era stata commissionata direttamente dal Sindaco, senza seguire alcuna procedura formale e senza preventiva assunzione dell’impegno di spesa. La Corte ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della Legge n. 150/2000, le attività di comunicazione sono finalizzate a illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne l’applicazione, illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento, favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovere conoscenze allargate ed approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale, favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati amministrativi, promuovere l’immagine delle amministrazioni; la pubblicazione in questione non appare sussumibile in una delle predette tipologie.