La Commissione Arconet, nella riunione del 24/05/2017, ha chiarito che, in caso di urgenza, la variazione di esigibilità necessaria per variare la distribuzione degli stanziamenti di spesa tra l’esercizio “n-1” e l’esercizio “n” e l’importo del FPV di spesa dell’esercizio “n-1” e del FPV di entrata dell’esercizio “n”, può essere effettuata con delibera di giunta autonoma dal riaccertamento ordinario, di cui la delibera relativo a quest’ultimo deve tenere conto ai fini della determinazione definitiva del FPV di spesa dell’esercizio “n-1”. L’esempio considerato riguarda un’opera pubblica avviata nel 2016 con cronoprogramma di spesa tra 2016 e 2017, per la quale, alla fine del 2016 non sono stati registrati impegni, ma sono verificate le condizioni che consentono la conservazione del FPV e per cui, all’inizio del 2017, si presenta la necessità di affidare urgentemente un incarico di analisi strutturale dell’edificio in manutenzione che, secondo il cronoprogramma inziale, doveva svolgersi nel 2016 e, conseguentemente, la relativa spesa era stanziata nell’esercizio 2016. Trattandosi di variazione di esigibilità effettuata dopo la chiusura dell’esercizio, la competenza è della Giunta, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D. Lgs. 118/2011; inoltre, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del TUEL, tali variazioni di esigibilità non sono oggetto del parere preventivo dell’organo di revisione (ai quali vanno comunque trasmesse, al fine di consentire all’Organo, come previsto dalla norma, di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, dell’esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell’esercizio).