FB Il contratto di transazione non rientra tra le fattispecie di debito fuori bilancio

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con il parere n. 80 del 25/05/2017 (pubblicato il 16/06/2017), ha chiarito che la qualificazione giuridico-contabile del contratto di transazione fa escludere che lo stesso possa rientrare nella fattispecie di debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del TUEL. I giudici contabili ribadiscono che le fattispecie di debito fuori bilancio, analiticamente indicate nel comma 1 del citato art. 194 del TUEL, devono considerarsi tassative e non suscettibili di estensione ad altre tipologie di spesa, in considerazione della natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio. Inoltre, a differenza dei debiti fuori bilancio – chiaramente riconducibili al concetto di sopravvenienza passiva in quanto, in assenza di una specifica previsione nel bilancio di esercizio in cui i debiti si manifestano, esse prescindono necessariamente da un previo impegno di spesa –, gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell’Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, prevedendo tanto il sorgere dell’obbligazione, quanto i tempi per l’adempimento, con la conseguenza che l’Ente si trova nelle condizioni di attivare le normali procedure contabili di spesa previste dall’art. 191 del TUEL. Nello stesso parere, la Corte conferma la competenza, in linea generale, dell’organo consiliare ad autorizzare la spesa pluriennale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. i) del TUEL, che espressamente riserva al Consiglio l’adozione di qualsiasi atto che comporti l’assunzione di spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi (escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo); ne consegue che, nelle ipotesi transattive che comportino il finanziamento di operazioni contrattuali in più esercizi finanziari, è il Consiglio comunale l’organo deputato a disporre in merito.