La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia, con il parere n. 41 del 11/05/2017 (pubblicato il 29/05/2017), ha chiarito che non è possibile procedere allo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione dovuti per il rilascio di un permesso di costruire, mediante servizi compensativi, quali servizi alla persona di spettanza del Comune diretti a persone non abbienti. La Corte ricorda che l’ambito interpretativo delle eccezioni in materia di destinazione di entrate in conto capitale al finanziamento di spese della medesima natura è ristretto e, nel caso in parola, è limitato unicamente all’impegno, assunto contrattualmente dal privato, di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione che sarebbero di spettanza del comune. Inoltre, non risulta ammissibile la sostituzione di un onere di pagamento determinante un provento immediato e certo con una prestazione in termini di servizi indeterminabile sia sotto il profilo temporale, che quantitativo. Lo stesso Principio contabile concernente la contabilità finanziaria (punto 3.11 dell’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011) consente l’imputazione della regolazione contabile dell’ipotesi di scomputo (riferita ai casi di opere di urbanizzazione realizzate direttamente dal privato richiedente) solo nell’esercizio in cui venga effettuato il collaudo e la consegna delle opere; ne consegue che la destinazione dei proventi da urbanizzazione deve essere esclusivamente correlata agli interventi necessari a consentire l’insediamento umano nel territorio e non è ammissibile che lo scomputo dell’entrata avvenga al di fuori di tali casi.
OU Non scomputabili gli oneri di urbanizzazione con altre prestazioni di servizi
- Post author:Redazione
- Post published:29 Maggio 2017
- Post category:Gestione finanziaria e controllo