La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana, con le sentenze n. 136 del 31/05/2017 e n. 137 del 31/05/2017, ha condannato il tesoriere comunale a rifondere l’ente delle maggiori spese addebitate a quest’ultimo rispetto a quanto previsto nella convenzione di tesoreria. Nel primo caso, il tesoriere ha addebitato spese non dovute a termini della convenzione, nell’altro caso invece ha applicato un tasso di interesse sull’anticipazione maggiore rispetto a quello previsto contrattualmente. Con riferimento all’anticipazione di tesoreria, la Corte ha ricordato che il limite dei 3/12 (5/12 fino al 31/12/2017) delle entrate correnti per l’anticipazione non va computato considerando il totale delle utilizzazioni (e quindi delle richieste di anticipazioni accordate), bensì al saldo tra anticipazioni e restituzioni medio tempore intervenute, ovvero al debito effettivo (il “picco” di anticipazione in un momento dato).
TE Condanna del tesoriere comunale per addebito all’ente di spese non dovute
- Post author:Redazione
- Post published:31 Maggio 2017
- Post category:Gestione finanziaria e controllo