La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, con il parere n. 134 del 29/05/2017 (pubblicato l’8/06/2017), ha chiarito che i ratei dell’anticipazione di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti – già chiesta e concessa in un momento antecedente alla dichiarazione di dissesto – già erogati e riscossi entro il 31 dicembre dell’esercizio precedente alla deliberazione del dissesto, vanno ad alimentare la massa attiva posta a disposizione dell’organo straordinario di liquidazione per l’adozione di tutti i provvedimenti finalizzati all’estinzione dei debiti del Comune. Questo in quanto, chiarisce la Corte, tali somme sono materialmente entrate a far parte del fondo di cassa dell’ente e, conseguentemente, i pagamenti per capitale ed interessi in favore della Cassa Depositi e Prestiti successivi alla data di deliberazione del dissesto potranno essere inseriti nella massa passiva come debito del Comune, così come gli importi da pagare nelle annualità successive potranno costituire debiti verso la Cassa, con gestione di diretta competenza dell’Organo straordinario di liquidazione.