CE Contabilità economico-patrimoniale: “quasi” ufficiale il rinvio a luglio

 

 


4 GIUGNO 2017

La Camera dei Deputati ha votato lo scorso 1° giugno la fiducia sul DDL AC 4444 di conversione in legge del decreto legge n. 50/2017, che ora passa al Senato in prima lettura. Si avvicina quindi l’ufficializzazione della proroga al 31 luglio del termine per l’approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale 2016 da parte degli enti locali. Il comma 3-quater inserito nell’articolo 18, dispone infatti quanto segue:

Il conto economico e lo stato patrimoniale previsti dall’articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all’esercizio 2016, possono essere approvati entro il 31 luglio 2017 e trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni. Il mancato rispetto di tali termini comporta l’applicazione della procedura di cui all’articolo 141, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con il termine ordinario di venti giorni ivi previsto, nonché delle disposizioni dell’articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

Innanzitutto va precisato che la proroga ha una portata ampia, in quanto interessa tutti gli enti locali e non solamente coloro che hanno applicato la contabilità economico-patrimoniale per la prima volta nel 2016. Possono usufruirne, quindi, anche gli enti sperimentatori per i quali le operazioni straordinarie di riclassificazione e rivalutazione del patrimonio si sono compiute negli esercizi precedenti. La norma si preoccupa anche di disciplinare l’invio dei dati alla BDAP, invio che deve essere garantito entro 30 giorni dall’approvazione e comunque entro il 30 agosto 2017. Pesanti, come sempre le sanzioni. In caso di mancato rispetto di tali termini scatta il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e l’avvio della procedura di scioglimento dei consigli comunali e provinciali entro il termine ordinario di 20 giorni e non quello “allungato” di 50 giorni previsto solamente per la scadenza del 30 aprile di approvazione del rendiconto ad opera del comma 3-ter del medesimo articolo 18. Dalla formulazione della norma si è portati a concludere che lo scioglimento dei consigli degli enti scatta non solo in caso di mancata approvazione del conto economico e stato patrimoniale, ma anche in caso di mancato invio dei dati alla BDAP. Un rafforzamento dell’obbligo di alimentare i dati della Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni che non farà di certo stare tranquilli i responsabili finanziari degli enti.

Circolare

 

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