La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Puglia, con la sentenza n. 327 del 26/06/2017, ha condannato il responsabile dell’ufficio tecnico comunale al risarcimento del danno cagionato all’ente di appartenenza per il mancato adeguamento ISTAT del c.d. “costo di costruzione”, di cui una quota parte è posta a carico dei singoli privati richiedenti permessi a costruire. Il danno contestato è relativo alle minori somme introitate dal Comune per effetto del predetto mancato adeguamento e la responsabilità è stata individuata in capo al soggetto preposto al competente settore tecnico, il quale non ha proceduto alla rideterminazione del costo di costruzione, in base agli indici ISTAT, al momento della liquidazione degli oneri riconnessi al rilascio dei permessi a costruire, né ha proposto al consiglio comunale le delibere annuali di aggiornamento del costo di costruzione, come invece avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 107 del TUEL.