PP Qualificazione come indebitamento del leasing finanziario

La Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 15 del 23/06/2017 (pubblicata il 27/06/2017), si è espressa sulla questione di massima se la qualificazione come indebitamento del contratto di leasing finanziario includa anche il contratto di locazione finanziaria di opere pubbliche, a prescindere dalla verifica, in concreto, della prevalente allocazione dei rischi alla pubblica amministrazione locataria. La Sezione ha enunciato i seguenti principi di diritto:

– le operazioni di locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all’art. 187 del D. Lgs. n. 50/2016, se pienamente conformi nel momento genetico-strutturale ed in quello funzionale alla regolamentazione contenuta negli artt. 3 e 180 del Codice, ai fini della registrazione nelle scritture contabili, non sono considerate investimenti finanziati da debito;

– le procedure di realizzazione in partenariato di opere pubbliche e servizi che non siano sostanzialmente corrispondenti alla predetta regolamentazione tipica generale, devono considerarsi rientranti nel novero dei contratti e delle operazioni assimilate al contratto di leasing finanziario, ai sensi dell’art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003 – indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti – le cui modalità di contabilizzazione, di computo ai fini del calcolo del tetto del debito massimo ammissibile e di responsabilità per quanti contribuiscano a porre in essere atti negoziali elusivi del limite di indebitamento dipendono dall’allocazione del rischio, in capo all’ente o in capo al privato, sulla base delle indicazioni comunitarie.