La Commissione Arconet, con FAQ n. 23 del 06/07/2017, ha chiarito che il punto 3.25 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, che indica le modalità di contabilizzazione del leasing finanziario e contratti assimilati, non deve intendersi riferito anche alle fattispecie di leasing finanziario e contratti assimilati che si configurano come contratti di partenariato pubblico privato. Al riguardo, la Commissione rinvia alla Deliberazione n. 15 del 23/06/2017 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie che, in ordine alla qualificazione, come indebitamento, del contratto di partenariato pubblico-privato, ha affermato che:
– le operazioni di locazione finanziaria di opere pubbliche, se pienamente conformi nel momento genetico-strutturale ed in quello funzionale alla regolamentazione contenuta negli artt. 3 e 180 del Codice dei contratti, ai fini della registrazione nelle scritture contabili non sono considerate investimenti finanziati da debito;
– le procedure di realizzazione in partenariato di opere pubbliche e servizi che non siano sostanzialmente corrispondenti alla regolamentazione tipica generale, devono considerarsi rientranti nel novero dei contratti e delle operazioni assimilate al contratto di leasing finanziario, indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti, con ogni coerente conseguenza in termini di modalità di contabilizzazione e di computo ai fini del calcolo del limite all’indebitamento.