La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con il parere n. 98 del 30/06/2017 (pubblicato il 10/07/2017), ha chiarito che l’adozione della modalità semplificata di liquidazione a seguito della dichiarazione di dissesto, prevista dall’art. 258 del TUEL, non introduce alcuna deroga alla disciplina del riaccertamento dei residui, di cui all’art 228, comma 3, del medesimo TUEL. La Corte ha infatti precisato che la predetta disciplina, nel delineare i compiti dell’Organo straordinario di liquidazione e quelli dell’ente locale, si limita a chiarire che, per i residui inclusi nel piano di rilevazione o nella procedura semplificata, compete all’organo del dissesto l’estinzione mediante pagamento, previsione questa che afferisce quindi alla gestione e non alla contabilizzazione del debito dell’ente. Per tali debiti, fino all’estinzione mediante intervenuto pagamento, continuano a permanere le ragioni che ne hanno determinato l’iscrizione in bilancio, ai sensi del combinano disposto dell’art. 228, comma 3, del TUEL e dell’art 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011.