La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, con il parere n. 76 del 28/07/2017, ha chiarito che, ai fini dell’applicazione dei limiti di spesa di cui all’art. 6 del D.L. n. 78/2010 (incarichi; relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; missioni; formazione) nei Comuni istituiti a seguito di fusione successivamente al 2009 (anno di riferimento per il calcolo del limite di spesa), occorre fare riferimento alla sommatoria delle spese sostenute dai singoli Comuni che si sono fusi nel nuovo Ente. Tale valore costituisce il limite massimo insuperabile, tenuto conto che la fusione dovrebbe determinare, a regime, una diminuzione di spesa rispetto alla situazione antecedente alla fusione. Qualora i Comuni che si sono fusi nel nuovo ente non abbiano fatto ricorso alle tipologie oggetto di vincolo di spesa, per la Corte il nuovo ente può, con provvedimento adeguatamente motivato, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente; questa nuova soglia di spesa costituirà il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi.
VS Limiti di spesa per i comuni istituiti a seguito di fusione
- Post author:Redazione
- Post published:28 Luglio 2017
- Post category:Gestione finanziaria e controllo