La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna, con la sentenza n. 173 del 31/07/2017, ha rigettato la richiesta di condanna del responsabile del servizio finanziario per l’addebito della sanzione comminata all’ente per non aver utilizzato nella misura minima del 90% gli spazi finanziari richiesti ai sensi dell’art. 1, comma 546, della Legge n. 147/2013, per il pagamento nell’esercizio 2014 dei debiti maturati alla data del 31/12/2012. Per la Corte, non è ravvisabile alcuna responsabilità in capo al responsabile finanziario, in assenza della prova che quest’ultimo fosse in possesso dei pertinenti atti di liquidazione della spesa; non vi è quindi la prova, in atti, della sussistenza del nesso di causalità tra la sua condotta ed il risultato vietato dalla legge.