La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, con la sentenza n. 194 del 1/08/2017, ha dichiarato l’inefficacia nei confronti del Comune della costituzione del fondo patrimoniale posta in essere dal Sindaco successivamente alla conoscenza del pregiudizio arrecato all’ente. Ad avviso della Corte, il fondo patrimoniale in parola costituisce un atto dispositivo pregiudizievole per il Comune creditore, considerato il valore dei beni conferiti nel fondo in rapporto al patrimonio del debitore e alle pretese del creditore medesimo. Nella fattispecie, la costituzione del fondo patrimoniale è anteriore al sorgere del credito, tuttavia per i giudici è stato posto in essere proprio al fine di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale del creditore, considerato che il giudizio è stato avviato sulla base di una lunga e approfondita istruttoria preliminare che si è sviluppata in maniera definitiva prima della sua costituzione.