La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, con la sentenza n. 194 del 3/08/2017, ha dichiarato l’irregolarità – con condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio – della gestione del consegnatario dei beni mobili comunali. Nella fattispecie, il conto non riportava correttamente la consistenza dei beni sia al 1° gennaio che al 31 dicembre, inoltre non indicava valori di carico e scarico, quando in realtà nel corso dell’anno sono stati effettuati acquisti di beni mobili inventariabili che sarebbero invece dovuti essere indicati come movimento del periodo considerato.