L’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM), con alcuni pareri nell’ambito della propria attività di segnalazione e consultiva (pareri da AS1407 a AS1422 del 1/06/2017 pubblicati sul bollettino n. 32 del 21/08/2017), ha bocciato l’operazione di acquisto della maggioranza (99 per cento) delle azioni di una società affidataria in house da parte di un Comune del servizio di igiene urbana da parte di una società a sua volta partecipata da alcuni Comuni del medesimo territorio. Per l’Autorità, il predetto passaggio del capitale sociale contrasta con i principi generali, di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016, che consentono a un’amministrazione pubblica di superare il divieto generale di acquistare, anche indirettamente, una partecipazione societaria; nel caso di specie, infatti, la società oggetto di acquisizione (che gestisce in house il servizio di igiene per un altro Comune) non ha per oggetto lo svolgimento di “attività di produzione di beni e servizi […] strettamente necessarie per il perseguimento delle […] finalità istituzionali” degli enti partecipanti della società acquirente, né tale attività può rientrare in una delle deroghe previste dal Testo unico. Gli Enti locali soci della società acquirente, a seguito dell’acquisizione del pacchetto azionario, acquisterebbero, per il tramite di quest’ultima, il controllo analogo o, in ogni caso, il pacchetto di maggioranza della società che svolge, in house providing, il servizio di igiene urbana in un diverso territorio, la cui attività esula completamente dai fini strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci. L’operazione si configura pertanto come un mero investimento finanziario finalizzato ad allargare il perimetro delle attività industriali oltre i confini dei comuni soci.